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O.P.C.M. 28/07/2006 n. 3536

3. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 20.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006, dopo la parola «rimozione » aggiungere le seguenti «e demolizione anche in sito».

Art. 21.

1. Le risorse assegnate ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 22 marzo 2006 all'Istituto «Lazzaro Spallanzani» ed all'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco » per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285/2003, sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale, all'uopo istituita ed intestata al soggetto attuatore - presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

2. Il soggetto attuatore a chiusura degli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 provvede a trasmettere un'apposita relazione al CIPE, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della salute.

Art. 22.

1. Allo scopo di fronteggiare le numerose emergenze in atto mediante criteri di rigorosa perequazione al personale non dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, previa emanazione di specifica disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio

a) per le emergenze verificatesi in territorio estero una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei detti territori, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco

b) per le emergenze ed i grandi eventi verificatisi in territorio italiano una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei territori ove è dichiarato lo stato di emergenza o di grande evento, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco

c) per entrambe le tipologie di cui ai punti precedenti al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile possono essere corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni contrastanti ed al personale impiegato nei territori esteri di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3468/2005 e successive modificazioni n. 3390/2004 e successive modificazioni n. 3526/2006 e successive modificazioni si applica il comma 1, lettera a), del presente articolo. Al personale impiegato in missione in territorio italiano ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3266/2003, n. 3521/2006 n. 3531/2006 n. 3427/2005 n. 3350/2004 e successive modificazioni n. 3479/2006, si applica il comma 1, lettera b). Al personale impiegato presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi delle ordinanze n. 3427/2005 n. 3468/2005 e successive modificazioni n. 3390/2004 e successive modificazioni n. 3489/2005 n. 3350/2004 n. 3479/2006, si applica il comma 1, lettera c).

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 al personale dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, previa emanazione di specifica disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio

a) per le emergenze verificatesi in territorio estero e nazionale ed i grandi eventi una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei detti territori, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco

b) nella ricorrenza delle tipologie di cui alla lettera a) al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile una speciale indennità operativa omnicomprensiva forfetariamente parametra- OPCM 28/07/2006 n. 3536 - Disposizioni urgenti di protezione civile. ta su base mensile al 30% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni contrastanti ed al personale dirigenziale impiegato nelle situazioni emergenziali o nei grandi eventi in premessa citati si applica il comma 3 del presente articolo.

5. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 23. Nell'ottica di un progressivo rientro nell'ordinario, rispetto al contesto critico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 ed essendo cessata la competenza del prefetti in materia di rilascio delle autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, l'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999 n. 2985 è abrogato e le competenze in materia di vigilanza sulle attività di conferimento e di gestione delle discariche sono ripristinate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, agli enti ed alle amministrazioni ordinariamente competenti in materia ai sensi dell'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006 Il Presidente: Prodi

 

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